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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.01. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
29.01.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico urbano).

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliari dei traffico".
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;
d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;
c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui ai comma 3, lett. b).
5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata, alle aree di sosta o parcheggi in concessione e alle altre strade con aree di sosta vietata, limitata o regolamentata, ancorché non a pagamento, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio».

2. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.