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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
2.02.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono poi porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile, ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Chi, senza giustificato motivo, non osserva le disposizioni stabilite nel comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 264 del 1991».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la parola: «quando» è sostituita dalla seguente: «ritirando in ogni caso», mentre le parole: «venga ad esse consegnato» sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.

ident. 2.01.