stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.01. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
19.01.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis (Disposizioni in materia di rallentatori di velocità). - 1. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 179 del regolamento sono integrate nel senso di escludere il divieto dell'impiego di dossi artificiali, nel caso in cui si tratti di strade che presentano elevati livelli di incidentalità. Le strade di cui al periodo precedente sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare successivamente con cadenza almeno triennale.
2. Il Governo adotta le modifiche al regolamento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.