1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti».
1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte infine le parole:
«Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.