Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. Con decreto del Ministro dei Trasporti è istituito un registro al quale sono iscritte sia le associazioni di amatori di veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 sia altre associazioni i cui criteri di iscrizione sono individuati nel medesimo decreto.
2. I veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 effettuano la revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 285 del 1992 ogni tre anni.