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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.2. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2009  [ apri ]
15.2. (nuova formulazione)
approvato

Al comma 1, capoverso 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera a), del comma 1 del medesimo articolo 10.
b) aggiungere in fine il seguente periodo: Con il decreto di cui al periodo precedente è stabilita la quota dei veicoli che può essere assegnata alle organizzazioni di cui al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e sono previste idonee misure per assicurare che i veicoli assegnati siano impiegati per finalità direttamente connesse alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

15.2. (nuova formulazione)

Al comma 1, capoverso 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera a), del comma 1 del medesimo articolo 10;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: Con il decreto di cui al periodo precedente è stabilita la quota dei veicoli che può essere assegnata alle organizzazioni di cui al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e sono previste idonee misure per assicurare che i veicoli assegnati siano impiegati per finalità direttamente connesse alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.