Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, quarto periodo, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).
1. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, quarto periodo, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».