stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.01. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
15.01.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992).

L'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
Art. 218. - (Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione e al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che annota il provvedimento sull'archivio nazionale conducenti entro 5 giorni. II prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché, al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e trasmessa al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che l'annota, entro 5 giorni, sull'archivio nazionale patenti dei Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenere la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione dall'interrogazione sull'archivio nazionale conducenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti constatata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte, si applica altresì il comma 2. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile che l'annota, entro 5 giorni, sull'archivio nazionale conducenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
4. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, la violazione, viene comunicata entro 5 giorni al Prefetto e al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che, entro 5 giorni, l'annota sull'archivio nazionale conducenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente, disposta contestualmente all'annotazione dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.