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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.1. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 19/05/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
23.1.
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole da: ad un terzo fino alla fine della lettera con le seguenti: a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento e al potenziamento della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;
2) alla lettera a), capoverso lettera c-quater), sostituire le parole: di cui agli articoli 186 e 187 con le seguenti: di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
3) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole da: e delle barriere fino alla fine della lettera, con le seguenti: nelle strade di proprietà dell'ente;
4) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole da: ivi comprese fino alla fine della lettera con le seguenti: relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 6 e ad interventi a favore della mobilità ciclistica;
5) alla lettera d), capoverso comma 6, sostituire le parole: di cui agli articoli 186 e 187 con le seguenti: di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
6) alla lettera d), capoverso comma 7, sopprimere le parole: o tardiva;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

Il Relatore