Sostituirlo con il seguente:
Art. 29.
(Contratti di appalto per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al codice della strada).
1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.