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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.01. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2009  [ apri ]
15.01. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, quarto periodo, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

15.01. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 218 del decreto-legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, quarto periodo, le parole: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».