Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).
1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali;.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).
1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali;.