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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/04/2009  [ apri ]
2.02. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni»;

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quando» è sostituita dalle seguenti: «ritirando in ogni caso», e le parole: «venga ad esse consegnato» sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.

2.02. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quando» è sostituita dalle seguenti: «ritirando in ogni caso», e le parole: «venga ad esse consegnato» sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.