Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-bis, con il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento delle patenti di guida di Categoria A B C D E deve effettuare un corso di formazione teorico obbligatorio di almeno 20 ore per le categoria A e B e di 50 ore per le restanti categorie presso l'autoscuola. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni della durata pari a 20 ore in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».