Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di macchine agricole).
1. Al comma 8, dell'articolo 104, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per cinque anni se lo stato della macchina agricola rimane invariato».