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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.01. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
21.01.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.
3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.

ident. 21.02.