Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte infine le parole:
«Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico, storico, culturale, enogastronomico, naturalistico e di pubblico interesse di dimensione massima mt 4x2, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.