Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «da euro 36 a euro 148» sono sostituite con le seguenti: «da euro 250 a euro 500».
2. Al comma 3 del medesimo articolo le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite con le seguenti: «da euro 250 a euro 500».