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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.01. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
18.01.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di leale collaborazione di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a rendere scorrevole il traffico;
b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto dalla medesima utenza o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela e il controllo sull'uso della strada;
c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
d) la rilevazione degli incidenti stradali;
e) la scorta per la sicurezza della circolazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata a criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità e urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione a cessare il comportamento non consentito o all'utilizzazione degli altri strumenti di regolazione a disposizione dei predetti organi».