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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.6. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
17.6.

Al comma 3, capoverso articolo 223, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione e al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. II prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è immediatamente comunicato al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile che lo annota sull'archivio nazionale dei conducenti entro cinque giorni. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. Copia dell'ordinanza è trasmessa al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, che la annota sull'archivio nazionale dei conducenti entro cinque giorni.