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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.3. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
15.3.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. A tal fine l'organo che ha accertato l'infrazione emette intimazione al ritiro all'avente titolo. Decorsi inutilmente 30 giorni, il veicolo è demolito e rottamato previo pagamento delle eventuali spese forfetarie, comprensive di quelle di custodia, in misura non superiore a 100 euro.
Qualora non sia possibile rintracciare l'avente titolo, i 30 giorni decorrono dall'entrata in vigore della legge.
1-ter. I veicoli oggetto di sanzioni accessorie di rimozione, fermo amministrativo o sequestro amministrativo ai fini della confisca, decorsi trenta giorni dalla data in cui il verbale di infrazione è divenuto titolo esecutivo sono confiscati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 213 comma tre, la confisca si perfeziona dopo il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione con la quale l'organo verbalizzante invia comunicazione inerente la definizione del titolo esecutivo. La medesima procedura si applica per i veicoli non ritirati a seguito del fermo applicato con le procedure previste dall'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per i veicoli già in custodia al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'organo verbalizzante effettua le comunicazioni di definizione del titolo esecutivo alla Prefettura entro novanta giorni dall'entrata in vigore e la confisca si perfeziona dopo il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione anzidetta. In tale ipotesi le eventuali spese di custodia sono liquidate in maniera forfettaria, in misura non superiore ad euro 100,00 per veicolo.