Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino alle parole: «una rilevazione del tasso alcolemico».