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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.02. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
13.02.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche).

1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.
2. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il «guidatore designato», il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
3. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole: «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto».
4. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
5. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.
7. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
8. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.
9. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.
10. Al comma 187 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: «Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza».
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 dei presente articolo.