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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.5. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
10.5.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo per i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli di dotarsi di segnale mobile di pericolo, in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, si applicano a velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis.