Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani;».