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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di pubblicità sulle strade).

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F)» sono inserite le seguenti: «e nel caso di strade statali che attraversano i territori di montagna,»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Limitatamente alle strade statali che attraversano territori di montagna, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, l'ente proprietario della strada ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e senza ostacolare la visibilità dei segnali entro lo spazio di avvistamento».