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Legislatura XVI

Proposta emendativa 55.1. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2010  [ apri ]
55.1. (nuova formulazione)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 55.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituto dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articolo 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.»;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».