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Legislatura XVI

Proposta emendativa 38.1. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2010  [ apri ]
38.1. (nuova formulazione)

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta»;
2) alla lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «cento»;
b) inserire in fine i seguenti commi:
«2-bis. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di novanta e di cento giorni di cui al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, sono ridotti, rispettivamente, a sessanta e a novanta giorni.
2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».