Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di posizionamento e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzato o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».