Sostituirlo con il seguente:
Art. 41.
(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).
1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti nella loro disponibilità, ossia in proprietà, acquisiti con contratto di locazione finanziaria, di comodato d'uso o con formule a riscatto, da utilizzare esclusivamente con l'impiego di personale dei corpi e di servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto per le rilevazioni di cui al decreto ministeriale n. 250 del 1999.