stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
3.3.

Al comma 3, aggiungere infine la seguente lettera:
b-bis) è aggiunto infine il seguente comma:
11-bis. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe da ciclomotori ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
a)
premettere il seguente comma:
01. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista diminuzione di punti, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati atta guida;
b) al comma 2, premettere la seguente voce 0a) articolo 11-bis-10.

Conseguentemente dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

1. All'articolo 203 è aggiunto il seguente comma 4: la presentazione del ricorso al Prefetto sana eventuali vizi formati in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.
2. All'articolo 204-bis è aggiunto il seguente comma 8-bis: la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.
3. Il comma 9 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è così sostituito: le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8-bis si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205.