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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con e senza sidecar;
b) le motocarrozzette;
c) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale»;

b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».