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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.2. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2009  [ apri ]
24.2.
approvato

Al comma 1, capoverso Art. 214-ter, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c) 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

Il Relatore
24.2.

Al comma 1, capoverso Art. 214-ter, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

Il Relatore