Proposta emendativa 24.1. in IX Commissione in sede legislativa
riferita al testo base
adottato nella seduta del 17/06/2009
24.1.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009
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24.1.
(nuova formulazione)
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2009
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pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2009
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pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2009
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Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2009
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24.1.
(nuova formulazione)
approvato
Al comma 1, capoverso Art. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2009
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24.1.
(nuova formulazione)
approvato
Al comma 1, capoverso Art. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
Al comma 1, capoverso Art. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009
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24.1.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni.