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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.25. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2009  [ apri ]
22.25. (nuova formulazione)
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.»;
b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter,»;

b) sono soppresse le seguenti parole: «e per la relativa visita medica»;
b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
b-quinquies) al comma 6, dopo le parole «sulla base», sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
b-sexies) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».

Il Relatore
22.25. (nuova formulazione)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.»;
b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter,";
b) sono soppresse le seguenti parole: "e per la relativa visita medica"»;
b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b-quinquies) al comma 6, dopo le parole «sulla base», sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
b-sexies) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».

Il Relatore