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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.25. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2009  [ apri ]
22.25.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono altresì sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabilite le caratteristiche degli strumenti da impiegare per l'effettuazione degli accertamenti analitici di cui al presente comma.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico, che, sotto il controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.»;
b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, «;
2) sono soppresse le seguenti parole: «e per la relativa visita medica»;
b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

b-quinquies) al comma 6, dopo le parole «sulla base», sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
b-sexies) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».

Il Relatore