Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).
1. Al comma 1, dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».