21.01.
(ulteriore nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).
1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
Giammanco Gabriella,
Foti Antonino,
Sarubbi Andrea,
Garofalo Vincenzo,
Cazzola Giuliano,
Mancuso Gianni,
Ceccacci Rubino Fiorella,
Repetti Manuela,
Tortoli Roberto,
Nizzi Settimo,
Lorenzin Beatrice 21.01.
(ulteriore nuova formulazione)
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).
1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
Giammanco Gabriella,
Foti Antonino,
Sarubbi Andrea,
Garofalo Vincenzo,
Cazzola Giuliano,
Mancuso Gianni,
Ceccacci Rubino Fiorella,
Repetti Manuela,
Tortoli Roberto,
Nizzi Settimo,
Lorenzin Beatrice