Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, all'articolo 57, che dà attuazione all'articolo 23 del codice della strada, al comma 3, dopo le parole: «La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli» inserire le seguenti: «appartenenti alle associazioni e società sportive, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, nonché a quelli».