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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.08. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
2.08.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. L'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 78.
(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).

1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1 sono consentite senza preventivo nullaosta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
aa) ciascun componente, sistema o entità tecnica attraverso il quale si intende modificare il veicolo sia dotato di una omologazione di tipo, nazionale o comunitaria, ovvero rilasciata ai sensi di Regolamenti ECE/ONU. Le omologazioni devono riguardare tutti gli eventuali aspetti di sicurezza stradale e di protezione ambientale connessi al funzionamento di ciascun componente, sistema o entità tecnica ed eventualmente alla sua installazione sui veicoli da modificare. La ditta che procede alla modifica deve essere certificata ai sensi di specifiche norme tecniche prodotte dall'ente di unificazione nazionale o europeo ed adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenenti requisiti sia di ordine professionale sia di carattere infrastrutturale. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
a) ciascun componente sistema o entità tecnica attraverso cui si intende effettuare la modifica non compreso tra quelli del punto aa) è certificato da apposita perizia che ne attesta le caratteristiche tecniche, la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo le eventuali modalità di installazione e obbligo di verifica dell'installazione da parte dei centri di cui alla lettera d);
b) la relazione di cui alla lettera a), è redatta sulla base di prove tecniche e collaudi in conformità alle disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie CE ovvero, da regolamenti ECE/ONU, ovvero da procedure di omologazione emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dall'ente di unificazione nazionale o europeo o di stato membro (a garanzia del rispetto della sicurezza stradale e della protezione dell'ambiente previsti dalla normativa vigente) ed adottate dall'Autorità Competente. Per eventuali componenti sistemi e/o entità tecniche per i quali non esistano le procedure di prova indicate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base di specifica richiesta, alla loro emanazione;
c) la relazione di certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da centri prova autoveicoli (CPA), da un ente tecnico di omologazione di veicoli, riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, o da strutture universitarie a ciò abilitate. Possono altresì essere autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, e che siano in possesso di accreditamento specifico, rilasciato sulla base delle vigenti norme tecniche internazionali per le certificazioni di prodotto, dall'Organismo Nazionale, designato in base all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Tale accreditamento, viene rilasciato in base al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, di strutture tecniche e competenze professionali, idonee all'effettuazione di prove e di procedure adeguate e che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa;
d) la verifica e il collaudo dell'installazione su veicolo dei componenti, sistemi e/o entità tecniche di cui alla lettera b), ove richiesti, sono effettuati da centri regolarmente autorizzati dall'Autorità Competente in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee nel campo della meccanica, carrozzeria, elettrauto e gommista e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa. I collaudi di installazione devono essere svolti dal titolare del centro nel caso in cui quest'ultimo si avvalga di una sola sede operativa o dal responsabile tecnico che ne fa le veci negli altri casi. Entrambe le figure devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dal presente codice e devono aver frequentato e superato un corso di formazione professionale finalizzato alla specifica attività di collaudo prevista dal punto d). I collaudi di installazione possono essere altresì svolti da tecnico in possesso di laurea in ingegneria e master di primo livello nel settore omologazioni automotive o di comprovata esperienza nel medesimo settore.

2. Ciascuna modifica effettuata utilizzando i componenti, i sistemi o le entità tecniche di cui alla lettera a) richiede l'aggiornamento della carta di circolazione da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso uno degli enti di cui alla lettera c) che attesti l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera b) e le relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione vengono recepite dall'Autorità Competente attraverso gli uffici a ciò preposti che provvedono all'aggiornamento della carta di circolazione.
4. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con le modalità stabilite dal presente codice prima dell'entrata in vigore del presente testo di legge, fino all'emanazione di differenti disposizioni legislative.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà e obbligo di effettuare verifiche ispettive periodiche sulla conformità, rispetto alla certificazione ottenuta di cui alla lettera a), del componente prodotto dal costruttore. In caso di mancata conformità l'Autorità Competente adotterà tutti provvedimenti economici e normativi previsti sia nel caso che i componenti, entità tecniche o sistemi siano stati omologati con provvedimento di omologazione nazionale o europea secondo regolamenti ECE/ONU o nel caso che siano stati omologati attraverso procedure di omologazione nazionali recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In quest'ultimo caso provvederà ad informare l'Autorità competente nazionale dello stato da cui sono state emanate le procedure che provvederà ad ottemperare agli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente in materia.
7. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».