Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:
Art. 139-bis.
(Patente di servizio per autisti di rappresentanza).
1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di cui all'articolo 126-bis.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di cui al comma 1, nonché il modello e le modalità per il rilascio.