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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.2. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2009  [ apri ]
12.2. (nuova formulazione)
approvato(Approvato in linea di principio)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

12.2. (nuova formulazione)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.