10.3.
(nuova formulazione)
approvato
All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I relativi costi sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»
10.3.
(nuova formulazione)
All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I relativi costi sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».