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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.6. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
1.6.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono inoltre, con delibera della giunta comunale:
1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la necessità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;
2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;
3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;
4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;
5) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;
6) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;
7) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;
8) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;
9) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nelle quali non sussiste l'onere di riservare adeguate superfici senza il pagamento del corrispettivo per la sosta;
10) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o per la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto 5), determinando le modalità di riscossione e di controllo;
11) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di pubblico interesse o ai veicoli adibiti a servizi pubblici primari comunali, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3.
9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo dell'anno, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un'area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.
9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecentocinquanta euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile»;
b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trenta a centoventi euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.
14-ter. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14-bis, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.
14-quater. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque. Se il pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal Comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 9-ter, ridotte alla metà»;
c) il secondo periodo del comma 15 è abrogato.

1-ter. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.
(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale).

1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliari del traffico".
2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:
a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;
d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:
a) ai dipendenti comunali;
b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lettera b).
5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata, alle aree di sosta o parcheggi in concessione e alle altre strade con aree di sosta vietata, limitata o regolamentata, ancorché non a pagamento, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).
6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio».

1-quater. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.