stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2009  [ apri ]
1.2.
approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6, 7 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, nonché di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).