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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
1.14.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 68 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la parola: «velocipedi» con la seguente: «biciclette» in tutte le sue occorrenze.
2. Al comma 2 dell'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e funzionanti» sono inserite le seguenti: «eventualmente anche in modalità intermittente»; le parole: «dell'articolo 152, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».