Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 68 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la parola: «velocipedi» con la seguente: «biciclette» in tutte le sue occorrenze.
2. Al comma 2 dell'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e funzionanti» sono inserite le seguenti: «eventualmente anche in modalità intermittente»; le parole: «dell'articolo 152, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».