stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.2. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
01.2.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «, tecniche e funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «e tecniche»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:
a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere a) e b);
b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere c) e d);

c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere e) e f);
d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera f-bis».