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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.5. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2009  [ apri ]
5.5. (nuova formulazione)
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse»;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,»»;
c) al comma 4:
1). dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari,»;
2) sostituire le parole: degli articoli 94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103;
d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti:
«5-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
5-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 5-bis, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi)

Il Relatore