Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:
«12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».