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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.10. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
15.10.

All'articolo 15 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di ridurre il tasso di incidentalità stradale connesso alla violazione dei prescritti limiti di velocità, le disposizioni dell'articolo 179 del regolamento sono integrate nel senso di prevedere la possibilità di porre in opera dossi artificiali, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa ordinanza dell'ente proprietario della strada, anche su strade diverse da quelle previste dal testo vigente del citato articolo 179, da individuare sulla base dei criteri definiti con il medesimo decreto ministeriale. In ogni caso i dossi artificiali potranno essere posti in opera su tratti stradali per i quali è previsto un limite massimo di velocità non superiore a 50 km/h.
1-ter. Il Governo adotta le modifiche al regolamento di cui al comma 1-bis entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al medesimo comma 1-bis è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Relatore